Revisione dell’assegno divorzile per giustificati motivi
Sentenza Cassazione civile, sez. I, 20 Gennaio 2020, n. 1119
In tema di revisione dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, il cambiamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti si attiene agli elementi di fatto e rappresenta la premessa necessaria che deve essere accertata dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi attuali della giurisprudenza.
Ne consegue che consentire l’accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei “giustificati motivi” una espressione che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un ‘ attenzione ad agire per conseguire la modifica dell’assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell’esistenza e del contenuto della “regula iuris”, non già creativa della stessa.
Civil cassation, Section I, 20 January 2020, No 1119.
With regard to the revision of the divorce cheque, pursuant to art. 9 of Law no. 898 of 1970, the change in the parties’ assets is based on factual elements and represents the necessary premise that must be ascertained by the judge in order to proceed with the review of the cheque, which must then be made in application of the current principles of jurisprudence.
It follows that allowing access to the remedy of the revision by attributing to the formula of “justified reasons” an expression that includes the occurrence of all those reasons that may give rise to an attention to act to obtain the modification of the cheque, including a different interpretation of the applicable rules endorsed by the living law of jurisprudence, is an option that cannot be used because it does not consider that the function of jurisprudence is reconnaissance of the existence and content of the “regula iuris”, not already creative of the same.