Pagare il mutuo della casa coniugale non equivale a corrispondere l’assegno di mantenimento

La Cassazione con sentenza n. 16138/2019 ha stabilito che l’accollo del mutuo della casa coniugale non equivale a corrispondere l’assegno di mantenimento. Pertanto, il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento si configura come reato ( art. 570 bis c.p. ” violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio”).

La Corte ha ritenuto infondate le doglianze dell’imputato relative al pagamento del mutuo, precisando come “l’accollo di queste spese non può considerarsi come pagamento del mantenimento in via alternativa.” L’illecito penale quindi non viene meno.

Ha, inoltre, precisato che “incombe sull’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere all’obbligazione. Affinché la condotta possa ritenersi scriminata non vale la dimostrazione della mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà economiche o la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, ma è necessario fornire una dimostrazione rigorosa di una vera e propria impossibilità assoluta … persistente, oggettiva e incolpevole …”. L’imputato avrebbe dunque dovuto provare la sua impossibilità a provvedere a dette obbligazioni.l