Paga i danni morali il marito che non mantiene la famiglia
Una recente sentenza del Tribunale di Roma, n. 17144/2018, si è pronunciata in merito alla sussistenza e all’accertamento del danno morale nel caso del coniuge che non adempie agli obblighi che gli derivano dallo scioglimento del matrimonio e non versa l’assegno di mantenimento dei figli e dell’ex moglie.
Nel corso del giudizio era stato dimostrato, tramite dei messaggi prodotti dalla moglie – contenenti anche minacce – e un atto di pignoramento presso terzi, che il marito non aveva assolto gli obblighi di mantenimento dei figli e di corresponsione dell’assegno divorzile alla ex, sottraendosi a quanto invece gli imponeva la sentenza di scioglimento del matrimonio. Dopo aver ricevuto in più occasioni messaggi di minaccia di farla morire di fame da parte del marito, la moglie aveva quindi avuto degli attacchi di panico.
La condotta posta in essere dall’uomo è risultata più precisamente idonea a “ingenerare nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione, un turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente proprio dal fatto di reato”.
In tale turbamento, per il Tribunale, si sostanzia il danno morale, che è risarcibile, in forza di quanto previsto dall’articolo 2059 del codice civile, quando si è in presenza di un reato, anche se questo è accertato incidentalmente.