Negato alla persona che desidera allontanarsi dall’abitazione per sottoporsi ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza Pubblicato il 06/03/21 00:00 [Doc.8752] di Redazione IL CASO.it
Commette l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 il magistrato di sorveglianza che – adottando un immotivato provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione per sottoporsi ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza – abbia omesso il dovuto rispetto alla dignità della richiedente riguardo alla soddisfazione di una fondamentale esigenza di vita strettamente connessa alla salute psico-fisica e cagionato alla medesima un danno ingiusto, consistente nell’esigenza di rivolgersi a un legale per ripresentare l’istanza e nel necessario rinvio ad altra data. dell’intervento programmato
Cassazione civile sez. un. – 15/02/2021, n. 3780. Pres. CASSANO, Rel. GIUSTI.
Commits the disciplinary offense referred to in art. 2, paragraph 1, lett. a), of Legislative Decree 23 February 2006, n. 109 the surveillance magistrate who – by adopting an unjustified refusal of the authorization to leave the home to undergo a voluntary interruption of pregnancy – has omitted due respect for the dignity of the applicant with regard to the satisfaction of a fundamental life requirement strictly connected to psycho-physical health and caused unjust damage to it, consisting in the need to contact a lawyer to resubmit the request and the necessary postponement to another date of the planned intervention.
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Civil Cassation section a. – 15/02/2021, n. 3780. Pres. CASSANO, Rel. GIUSTI.