Maltrattamenti in famiglia anche quando sono rivolti contro l’amante?
Con una interessante la pronuncia, la n. 4424/2021 (10.12.2020 – 4.2.2021), la Cassazione penale ha riconosciuto la responsabilità per maltrattamenti in famiglia (rectius, contro familiari e conviventi) di un uomo nei confronti dell’amante da cui aveva avuto un figlio.
L’art. 572 del codice penale punisce le condotte, reiterate nel tempo, che siano volontariamente lesive dell’integrità fisica, della libertà o del decoro, oppure degradanti, fisicamente o moralmente, realizzate nei confronti di un familiare, di un convivente, o di una persona che sia sottoposta all’autorità del soggetto agente o sia a lui affidata.
La norma è volta alla tutela di soggetti vulnerabili, termine con cui si fa riferimento a quelle situazioni in cui la vittima non ha altra scelta, se non cedere all’abuso: il legislatore italiano, infatti, in seguito alla ratifica della Convenzione di Lanzarote del 2007, ha accordato una sempre maggiore tutela a tali situazioni.
Proprio in quest’ottica, il reato di maltrattamenti è il risultato di diversi interventi normativi succedutisi nel tempo, primo tra tutti la riforma attuata con la l. n. 172/2012, che non solo ne ha modificato la rubrica, che prima faceva riferimento ai “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”, ma ha anche inserito tra i possibili soggetti passivi del reato chiunque conviva con il soggetto agente.
La fattispecie in esame è stata, da ultimo, modificata dalla l. n. 69/2019, cd. Codice Rosso, che, nell’ottica di contrastare il verificarsi di episodi di violenza domestica, ne ha inasprito il quadro sanzionatorio (la pena prevista da 2 a 6 anni di reclusione è stata sostituita con quella da 3 a 7 anni), sia con riferimento alla fattispecie base di cui al comma 1, sia prevedendo, al comma 2, nuove circostanze aggravanti. Con la stessa norma il legislatore ha, altresì, previsto, all’ultimo comma, che il minore che assista ai maltrattamenti sia considerato persona offesa dal reato. Degno di nota, inoltre, il fatto che i maltrattamenti siano stati inseriti nell’elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indagati, l’applicazione di misure di prevenzione.
Con la sentenza n. 4424/21, la Suprema Corte afferma il principio per cui
è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente ed al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, e comunque istituito in una prospettiva di stabilità, come nel caso in cui sopravvenga la nascita di un figlio.
Ciò che esclude la sussistenza del reato, pur in presenza dei figli, è il legame caratterizzato da precarietà ed instabilità.
Ill-treatment in the family
In an interesting ruling, no. 4424/2021 (10.12.2020 – 4.2.2021), the Italian Supreme Court of Cassation has recognised a man’s responsibility for ill-treatment in the family (i.e. against family members and cohabitants) against his lover, by whom he had fathered a child.
Article 572 of the Criminal Code punishes conduct, repeated over time, which is deliberately detrimental to the physical integrity, freedom or decorum, or which is physically or morally degrading, carried out against a family member, a cohabitant, or a person under the authority of the agent or entrusted to him.
The provision is aimed at protecting vulnerable persons, a term used to refer to those situations in which the victim has no choice but to give in to the abuse: the Italian legislator, in fact, following the ratification of the Lanzarote Convention in 2007, has granted increasing protection to such situations.
In this respect, the offence of ill-treatment is the result of various regulatory interventions over time, first and foremost the reform enacted by Law 172/2012, which not only amended the heading, which previously referred to “ill-treatment in the family or towards children”, but also included among the possible passive subjects of the offence anyone who lives with the agent.
The offence in question was lastly amended by Law no. 69/2019, the so-called Red Code, which, with a view to combating episodes of domestic violence, tightened up the sanctions (the penalty of 2 to 6 years’ imprisonment was replaced by a penalty of 3 to 7 years), both with reference to the basic offence referred to in paragraph 1, and by providing, in paragraph 2, for new aggravating circumstances. In the same provision, the legislator has also provided, in the last paragraph, that a minor who witnesses the ill-treatment shall be considered a person aggrieved by the offence. It is also noteworthy that ill-treatment has been included in the list of offences allowing the application of preventive measures against suspects.
In judgment no. 4424/21, the Supreme Court affirmed the principle that
the offence of ill-treatment in the family can also be committed against a person who is not a cohabitant and outside the legitimate family, in the presence of a relationship likely to give rise to obligations of solidarity and mutual assistance, and in any case established with a view to stability, as in the case of the birth of a child.
What excludes the existence of the offence, even in the presence of children, is the link characterised by precariousness and instability.