L’ascolto del minore

L’audizione dei minori, previsto dall’articolo 336-bis c.c., è fondamentale nelle procedure giudiziarie che riguardano il loro affidamento ai genitori, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore stesso.

Il minore nel procedimento giudiziale è portatore di interessi diversi da quelli dei genitori ed è qualificabile come parte in senso sostanziale.

Il giudice può sentire direttamente il minore infradodicenne oppure farsi assistere da un conculente o dal personale dei servizi sociali.

Le dichiarazioni del minore, anche se elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, non vincolano il giudice nell’adozione dei provvedimenti nel superiore interesse del minore.

Così come previsto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 22238/2009 ”Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne puo’ giustificare l’omissione, in quanto il minore è portatore d’interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale”.

Inoltre, così come stabilito dalla sentenza della Cass. n. 6129/2015, “l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le piu’ rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonchè elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, anche se le sue dichiarazioni non vincolano il giudice nell’adozione dei provvedimenti nel superiore interesse del minore”.