Figlia di due madri: sì al riconoscimento

Per il Tribunale di Roma l’ufficiale del comune di nascita deve eseguire l’annotazione limitandosi a registrare l’atto con cui si riconosce alla seconda madre la genitorialità senza alcuna discrezionalità

L’ufficiale di stato civile (sindaco o suo delegato) che riceve una richiesta di annotazione da parte di un altro ufficiale dello stato civile, il quale prima di lui ha iscritto la dichiarazione di riconoscimento del figlio, dovrà limitarsi a eseguire l’annotazione, non avendo alcuna discrezionalità nel merito e non essendogli consentito effettuare un’autonoma e diversa valutazione.

In sostanza, qualora l’ufficiale di stato civile abbia deciso di registrare l’atto con cui si riconosce alla seconda madre (in una coppia formata da due persone dello stesso sesso) la genitorialità sulla minore, non sarà permesso all’ufficiale del Comune del luogo di nascita del bambino, in cui l’atto deve essere annotato, di negare l’indicazione del secondo genitore a margine dell’atto di nascita.

Lo ha chiarito il Tribunale di Roma con un decreto del 2 aprile 2021 accogliendo l’opposizione di una coppia, formata da due donne, contro il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all’annotazione della dichiarazione di riconoscimento della figlia resa da una delle due madri.

Figlia di due madri: sì al riconoscimento https://www.studiocataldi.it/articoli/41800-figlia-di-due-madri-si-al-riconoscimento.asp#ixzz6toDJpBrs
According to the Court of Rome, the official of the municipality of birth must make the annotation, limiting himself to registering the act recognising the second mother’s parenthood without any discretionary power

The civil registrar (the mayor or his delegate) who receives a request for annotation from another civil registrar, who before him has registered the declaration of recognition of the child, must limit himself to carrying out the annotation, since he has no discretion as to the merits and is not permitted to make an autonomous and different assessment.

Basically, if the registrar has decided to register the act recognising the second mother (in a couple formed by two persons of the same sex) as the parent of the child, the registrar of the municipality of the child’s place of birth, where the act must be registered, will not be allowed to refuse to indicate the second parent in the margin of the birth certificate.

This was clarified by the Tribunal of Rome in a decree of 2 April 2021, upholding the opposition of a couple, consisting of two women, against the refusal of the Civil Registrar of the Municipality of Rome to annotate the declaration of recognition of their daughter made by one of the two mothers.

Source: Daughter of two mothers: yes to recognition https://www.studiocataldi.it/articoli/41800-figlia-di-due-madri-si-al-riconoscimento.asp#ixzz6toDJpBrs