Bigenitorialità: diritto alla frequentazione infrasettimanale del genitore non collocatario
Tale principio è stato recentemente riaffermato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 9764 del 8 aprile 2019 che ha accolto i motivi di ricorso del padre non collocatario a cui erano stati circoscritti i tempi di permanenza della figlia nei soli fine settimana, evidenziando come nell’interesse superiore del minore il principio di bigenitorialità deve informare il sistema dei rapporti familiari e dunque in una misura tendenzialmente paritetica rispetto ai tempi di permanenza presso il genitore collocatario.
In tale pronuncia gli Ermellini hanno inoltre evidenziato come tale principio deve essere inteso quale “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione” richiamandosi alla stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ai sensi dell’art. 8 CEDU, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia, ha espresso la necessità di un più rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, tali intendendo quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori e alle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita famigliare, precisando infine che le misure deputate a riavvicinare il genitore al figlio devono rispondere ad una “rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello del genitore che non vive con lui”.