Assegno divorzile: l’addio della giurisprudenza al tenore di vita
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 24934/2019 chiarisce come il coniuge con reddito più alto non sia tenuto a corrispondere all’ex-coniuge l’assegno divorzile per conservare il tenore di vita matrimoniale avuto precedentemente.
L’art 5 comma 6 della legge n. 898/1970 contiene un parametro (‘la disponibilità di mezzi adeguati’) e dei criteri da utilizzare circa l’attribuzione e la determinazione dell’assegno divorzile. Dalla giurisprudenza, tale parametro è stato considerato finalizzato alla conservazione del tenore di vita matrimoniale, il quale però, a fronte delle numerose critiche, dalla Cass. n. 11504/2017 è stato sostituito con la nozione di ‘indipendenza economica’ . Per la determinazione di quest’ultima, la Cassazione ha precisato che “occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità (Cass. n. 3015/2018).
Con la sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite hanno confermato la non più cittadinanza del parametro della conservazione del tenore di vita nel sistema italiano. Difatti, l’assegno di mantenimento ha una finalità assistenziale e, solo nel caso in cui il coniuge richiedente dimostri che la sperequazione reddituale sia direttamente causata dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi per effetto delle quali abbia sacrificato le proprie aspettative reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, ha anche finalità compensativa o perequativa.
Nell’ordinanza n. 24934/2019 viene sottolineato come il parametro dell’adeguatezza dei mezzi debba riferirsi sia alla possibilità di vivere autonomamente, sia all’esigenza compensativa del coniuge più debole economicamente a fronte delle aspettative lavorative sacrificate. Tale ordinanza sottolinea come la differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale.