Assegno divorzile a favore del coniuge più debole

Anche in caso di autosufficienza economica del coniuge più debole non si può escludere a priori che sorga il diritto al ricevimento dell’assegno divorzile.
E’ infatti necessario valutare anche l’apporto al menàge familiare, fornito dal coniuge più debole durante il il periodo matrimoniale.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Civile, nell’ordinanza n. 11202/2020 sulla scia di una recente pronuncia delle Sezioni Unite.
La S.C. ha confermato la funzione assistenziale, nonché compensativa e perequativa dell’assegno divorzile, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 con la conseguente necessità di effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in relazione all’apporto fornito dal coniuge richiedente, alla vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in base alla durata del periodo matrimoniale, e all’età dell’avente diritto.

In fact, it is also necessary to assess the contribution to the family menu made by the weaker spouse during the marriage.This was reiterated by the Supreme Court, Civil Section, in Order n° 11202/2020 in the wake of a recent ruling by the United Sections.The S.C. has confirmed the care function, as well as the compensatory and equalising function of the divorce allowance, according to Law n° 898 of 1970, Art. 5, § 6, with the consequent need to make a comparative evaluation of the economic and patrimonial conditions of the parties, in relation to the contribution made by the requesting spouse, family life and the formation of the common assets, as well as the personal assets of each of the former spouses, according to the duration of the marriage, and the age of the person entitled