Sul risarcimento dei danni personali derivati dalla sofferenza patita dalla moglie per la violenza sessuale subita
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 12 dicembre 2024, n. 32072
Il danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore, anche qualora il danno a quest’ultimo sia derivato da inadempimento del contratto di lavoro, non ha fonte per l’appunto nel contratto, ma ha titolo in una responsabilità extra contrattuale del datore di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità da inadempimento. Ne deriva, quindi, che l’azione intentata dal marito per un danno proprio è un’azione volta a far valere la responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro e non già quella contrattuale che quest’ultimo ha nei confronti del solo lavoratore. Con la conseguenza ulteriore che non valgono le regole sul riparto dell’onere della prova proprie della responsabilità contrattuale, e proprie di quella specifica ipotesi di responsabilità contrattuale nella quale il datore di lavoro può incorrere verso il lavoratore per la violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro. Vale invece la regola per cui il danneggiato deve provare la colpa del danneggiante nella determinazione dell’evento dannoso, oltre che il nesso di causa.