Nel linguaggio comune con il termine separazione assistita si fa riferimento all’istituto della separazione dei coniugi, che avviene attraverso l’assistenza di un legale sia nel caso di separazione giudiziale/consensuale, sia nel caso in cui i coniugi scelgano lo strumento della negoziazione assistita.
La legge, infatti, mette a disposizione dei coniugi che vogliono separarsi diversi strumenti:
In particolare, nella negoziazione assistita i coniugi sottoscrivono una sorta di contratto in cui si impegnano a collaborare per raggiungere un accordo in un breve periodo di tempo, che va da un mese a massimo tre mesi.
I coniugi in questa collaborazione possono essere assistiti ciascuno dal proprio avvocato oppure anche da uno solo, scelto concordemente da entrambi.
Se l’accordo viene raggiunto, i coniugi e gli avvocati lo sottoscrivono. Entro dieci giorni dalla firma dell’accordo, gli avvocati sono tenuti ad inviarlo all’Ufficiale di Stato Civile del Comune per la trascrizione nell’atto di matrimonio.
In presenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap o non autosufficienti, è necessario inviare l’accordo anche al PM, il quale verifica che l’accordo raggiunto rispetti il superiore interesse dei figli.
Nel corso degli anni ho maturato un’ampia esperienza in materia di separazioni, che mi consente di consigliare al meglio il Cliente in base alle sue necessità e ai suoi obbiettivi. Già in sede di consulenza è possibile individuare gli aspetti più importanti per il Cliente e la migliore strategia da seguire.