Reversibilità. L’assegno divorzile non è un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge

Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 giugno 2024 n. 16053

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, tenendo, tuttavia, distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio, cui soltanto si riferisce il criterio legale e senza individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.