Per la riduzione dell’assegno divorzile, il coniuge onerato deve dare prova che il beneficiario abbia concrete possibilità di lavorare.

Cass. Civ., Sez. VI, ord. 20 luglio 2022, n. 22758

L’ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario di assegno di divorzio, non incide sulla determinazione dell’assegno stesso, salvo che il coniuge onerato non fornisca la prova che il beneficiario abbia l’effettiva e concreta possibilità di esercitare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini. L’accertamento della relativa capacità lavorativa deve essere compiuto non nella sfera dell’ipoteticità o dell’astrattezza, bensì quella dell’effettività e della concretezza, dovendosi, all’uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi del caso concreto in rapporto ad ogni fattore economico-sociale, individuale, ambientale, territoriale.

For the reduction of the divorce allowance, the dependent spouse must provide proof that the beneficiary has concrete opportunities to work.

Cass. Civ., Section VI, ord. 20 July 2022, n. 22758.

The hypothetical and abstract possibility of work or employment by the spouse who is the beneficiary of the divorce allowance does not affect the determination of the allowance itself, unless the spouse who has been paid provides proof that the beneficiary has the effective and concrete possibility of exercise a work activity suited to one’s aptitudes. The assessment of the relative working capacity must be carried out not in the sphere of hypotheticality or abstractness, but that of effectiveness and concreteness, having to, for this purpose, take into account all the subjective and objective elements of the concrete case in relation to every economic-social, individual, environmental, territorial factor.