Nullo il patto di versare una somma di denaro al coniuge in caso di futura separazione
Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 13 aprile 2022, n. 11923
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità di una scrittura privata sottoscritta da due coniugi: nello specifico, la scrittura prevedeva che il marito si impegnasse a versare 500mila euro alla moglie in caso di separazione.
La Cassazione ha confermato la nullità della scrittura, già dichiarata in sede di merito, in quanto «ogni possibile qualificazione giuridica» della stessa conduce a ritenerla non meritevole di tutela: ad esempio, considerandola come un patto matrimoniale, si finirebbe per doverlo qualificare come nullo per illiceità della causa, mentre, ritenendola un contratto preliminare di donazione, sospensivamente condizionato all’evento della separazione legale dei coniugi, si dovrebbe concludere per la sua nullità per violazione del divieto di promettere una donazione.
Anche la qualificazione della scrittura in questione in termini di ricognizione del debito è una strada non percorribile: da un lato, perché si tratterebbe di un debito comunque scaturente da un contratto nullo; d’altro lato, in quanto la ricognizione del debito non vale come fonte generatrice di obbligazioni, ma solo come inversione dell’onere della prova in ordine all’esistenza della fonte da cui il debito nasce.
Ciò premesso, la Corte afferma che è nullo il patto con il quale due coniugi, in caso di loro futura separazione, convengano che l’uno versi all’altro una somma di denaro: da qui, l’inammissibilità del ricorso.
In this order, the Supreme Court was asked to rule on the validity of a private contract signed by two spouses: specifically, the contract stipulated that the husband would pay €500,000 to his wife in the event of separation.
The Court of Cassation confirmed the nullity of the agreement, which had already been declared in the court of first instance, on the grounds that “any possible legal qualification” of the agreement would lead to its being deemed unworthy of protection: for example, if it were considered to be a marriage agreement, it would have to be classified as null and void for unlawfulness of the cause, whereas if it were considered to be a preliminary contract of gift, subject to the event of the legal separation of the spouses, it would have to be declared null and void for breach of the prohibition on promising a gift.
The qualification of the writing in question as an acknowledgement of debt is also not feasible: on the one hand, because the debt would in any case arise from a void contract; on the other hand, because the acknowledgement of debt is not valid as a source generating obligations, but only as a reversal of the burden of proof as to the existence of the source from which the debt arises.
Accordingly, the Court holds that an agreement by which two spouses, in the event of their future separation, agree that one of them will pay the other a sum of money is null and void.