Non è esclusa la corresponsione dell’assegno sociale per il coniuge che in sede di separazione accetta un contributo al mantenimento inadeguato.
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2022, n.23305
Ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, il diritto alla corresponsione prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevante, come indice di autosufficienza economica, i redditi potenziali non percepiti per la mancata richiesta dell’assegno di mantenimento al coniuge separato, non potendo tale condizione essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno.