Cass. Pen., Sez. VI, sent.16 aprile 2024, n. 15669
In tema di misure cautelari, nella nozione di “elementi a favore” che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell’ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà La sussistenza delle esigenze cautelari e alla loro attualità possono essere correttamente desunte dalla pluriennale vessazione e dal coerente quadro personologico tale da configurare un soggetto propenso a sfogare sulla moglie e sulla figlia i suoi istinti e le sue frustrazioni senza manifestare alcuna capacità di autocontenimento.