L’obbligazione assunta da un coniuge per soddisfare bisogni familiari non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale.
Cassazione civile sez. II, 30/11/2021, n.37612
Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla l. n. 151 del 1975, l’obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo della possibilità, da parte del creditore, di invocare la garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c.
In the discipline of family law, introduced by l. n. 151 of 1975, the obligation assumed by a spouse, to satisfy family needs, does not place the other spouse in the role of joint and several debtor, lacking a derogation from the general rule according to which the contract does not produce effects with respect to third parties. This principle operates regardless of the fact that the spouses are in a community of property regime, since the circumstance is relevant only under the different profile of the possibility, on the part of the creditor, of invoking the guarantee of the property of the community or of the non-stipulating spouse, in cases and within the limits of Articles 189 and 190 of the Italian Civil Code