L’assegno di separazione va parametrato al tenore di vita durante la convivenza
In tema di separazione personale tra coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno
ciò che rileva è l’accertamento del tenore di vita condotto dalle parti quando vivevano
insieme, da rapportare alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti al momento
della separazione. Ai fini del compimento di entrambi gli accertamenti (le condizioni
economico-patrimoniali durante la convivenza e quelle attuali di entrambi i coniugi) non
è sufficiente guardare solo al reddito emergente dalla documentazione fiscale
prodotta, ma si deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o
comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere
sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche
mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso. (Nel
caso di specie, la Corte di merito, dall’esame delle dichiarazioni reddituali del
ricorrente in atti, ha potuto rilevare che, durante la convivenza matrimoniale, le entrate
familiari erano tutte provenienti dai redditi del P. che disponeva di un considerevole
patrimonio frutto di un’attività di intermediazione immobiliare esercitata da parecchi
anni fonte di guadagni significativi in un mercato locale di nicchia che notoriamente non
aveva subito flessioni di particolare rilievo). Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I,
ordinanza 17 marzo 2025, n. 7123.