La ripetuta violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale causa l’addebito

 Cass. Civ., Sez. I, ord., 23 settembre 2022, n. 27955

In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

L’attore, in caso di parziale accoglimento dell’unica domanda proposta, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009 ed applicabile “ratione temporis”, non può mai essere condannato, neppure in parte, al pagamento delle spese processuali, le quali, ove non siano state interamente poste a carico del convenuto, possono solo essere, totalmente o parzialmente, compensate tra le parti.