Invitare a dare le dimissioni, non è violenza privata
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 10 maggio 2022,
n. 18481
In tema di reati contro la libertà morale, l’esistenza di una piena discrezionalità dell’autorità politica di revocare i commissari straordinari di un ente, esclude che la mera prospettazione a questi ultimi della alternativa tra la rassegnazione delle loro dimissioni e la revoca del loro incarico costituisca per gli stessi un danno “ingiusto” idoneo ad integrare il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) attuato mediante tale asserita minaccia (art. 612,
c.p.), posto che chi subisce la richiesta deve limitarsi a recepire la scelta discrezionale dell’amministrazione di far cessare unilateralmente il rapporto fiduciario, senza nessuna possibilità di opporvisi.
Criminal Cassation, Sec. VI, judgment May 10, 2022,
n. 18481
On the subject of crimes against moral freedom, the existence of full discretion of the political authority to remove the extraordinary commissioners of an entity, precludes the mere prospect to the latter of the alternative between the resignation and the revocation of their office constitutes “unfair” harm to them suitable to integrate the crime of private violence (art. 610, c.p.) implemented through such alleged threat (art. 612, c.p.), since the recipients of the request must merely acknowledge the discretionary choice of the administration to unilaterally terminate the fiduciary relationship, without any possibility of opposing it.