Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 settembre 2023 n. 26791
In tema di adozione il quadro normativo del nostro Paese non consente di superare lo schema che delinea in due procedimenti ben delineati e definiti quello della adottazione legittimante e quello dell’adozione cd. mite, con la conseguente impossibilità, dunque, di un passaggio endoprocedimentale tra l’una e l’altra procedura e con l’altrettanto evidente impossibilità di una “conversione” della domanda volta alla dichiarazione di adozione legittimante in quella di adozione c.d. mite. L’adozione c.d. mite, consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, mentre l’adozione c.d. legittimante costituisce l’extrema ratio cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l’interesse del minore.