Il mutamento di natura e funzione dell’assegno divorzile costituisce giustificato motivo valutabile ai fini della revisione?
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 05 ottobre 2022, 28906
Il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto ed è necessario, a monte, che esso sia accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno divorzile, da rendersi alla luce dei rinnovati principi giurisprudenziali. Pur considerando l’ampiezza della formula adottata dal legislatore, consentire l’accesso al rimedio della revisione dando alla formula dei “giustificati motivi” un significato che si riferisca alla sopravvenienza di tutti quei motivi che possono far sorgere l’interesse ad agire per il mutamento, tra i quali anche una diversa interpretazione avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, non pare opzione esegetica percorribile, in quanto non considera che l’interpretazione giurisprudenziale costituisce una chiave di lettura dei dati di fatto rilevanti per il diritto e non li produce essa stessa, né nel mondo fenomenico, né quale fonte normativa. Un mutamento di orientamento giurisprudenziale non può, quindi, integrare uno dei “giustificati motivi” che consentono la revisione delle statuizioni in materia di revisione dell’assegno divorzile.