Figlio minorenne autorizzato a trasferirsi lontano dal padre, se la madre ha più possibilità di trovare lavoro in un’altra città
La tutela dell’interesse preminente del figlio minorenne a una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori deve guidare il giudice nella scelta del relativo regime di affido, collocamento e visita. Questa garanzia resta, comunque, soddisfatta quando viene autorizzato il trasferimento del figlio minorenne presso il genitore collocatario; il riconoscimento della relazione con l’altro genitore troverà luogo nei contenuti ampliativi e nelle forme alternative dei tempi di frequentazione con il figlio rispetto a quelle godute nel passato.
Il caso
La vicenda oggetto di ricorso in Cassazione nasce dal diniego del Tribunale di Genova alla richiesta di autorizzazione al trasferimento di una madre intenzionata a effettuare il proprio cambio di residenza insieme a quello del figlio minorenne collocato presso di lei.
Contro questa decisione la signora propone reclamo: la Corte d’Appello di Genova lo accoglie, autorizzando il trasferimento del bambino, insieme alla madre, in una diversa città rispetto a quella in cui risiedevano insieme al padre.
I Giudici di seconde cure ritengono di dover accogliere la domanda di trasferimento della madre nel paese di origine di quest’ultima sulla base del fatto che il bambino nei primi tre anni di vita aveva vissuto con lei proprio in tale luogo, presso i nonni materni.
Inoltre, vi sono ulteriori fattori a supportare tale decisione: la tenera era del bambino che lo rende capace di adattamento, il fatto che la madre risulta essere quella maggiormente pregiudicata da una permanenza nella città dove non aveva parenti né legami e dove sarebbe in maggiore difficoltà nel trovarvi un lavoro, nonché il fatto che il padre, che già per oltre tre anni aveva vissuto lontano dalla compagna e dal figlio, tornerebbe in una situazione già vissuta in precedenza.
Il padre decide così di presentare ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell’articolo 337-ter c.c. poichè il trasferimento della madre insieme al figlio avrebbe determinato l’impossibilità del bambino di crescere avendo costantemente accanto i genitori, escludendo il padre non collocatario dalla vita quotidiana del figlio e con conseguente violazione del principio della bigenitorialità.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4796 del 14 febbraio 2022 qui in commento, stabilisce che il Giudice possa autorizzare il trasferimento del figlio minorenne lontano dal padre se in un’altra città, o persino in un’altra regione, la madre abbia maggiori possibilità di trovare un lavoro, ritenendo corretto il bilanciamento degli interessi operato dai Giudici di merito perché tutelante il predetto interesse, strettamente correlato a quello della madre collocataria e determinante un sacrificio accettabile delle prerogative paterne.
La questione
Il diritto alla bigenitorialità del figlio minorenne prevale in ogni caso sugli interessi del genitore che avanza la domanda di trasferimento ovvero il giudice chiamato a decidere può effettuare un bilanciamento tra l’interesse del figlio, quello del genitore collocatario e quello del genitore non collocatario?
Le soluzioni giuridiche
Sul tema dell’autorizzazione al trasferimento del minorenne, è interessante analizzare un’altra pronuncia della Suprema Corte, con epilogo diverso, per provare a comprendere qual è la ratio che muove l’organo giudicante in fattispecie di questo tipo.
Con ordinanza n. 33608 dell’11 novembre 2021, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ritiene inammissibile il ricorso di una madre a cui è stato negato, dai giudici di merito, il diritto fondamentale a trasferire all’estero la residenza propria e del figlio collocato presso di lei, in regime di affidamento condiviso.
A parere della signora il trasferimento in Romania avrebbe garantito il miglior interessedel bambino e il rapporto con il padre coaffidatario sarebbe stato preservato “mediante una diversa modulazione del regime di frequentazione del figlio”.
La donna, dunque, non intendeva mettere in discussione l’affidamento condiviso, né rinunciare al collocamento del figlio presso di sé. La sua intenzione era quella di rimodulare il regime di incontri del figlio con il padre in vista di un loro eventuale trasferimento in Romania.
Di fronte a questa specifica situazione, la Cassazione ha stabilito che il diritto fondamentale della madre di trasferire la propria residenza all’estero deve essere bilanciato con due diritti fondamentali del figlio: quello di preservare la bigenitorialità (art. 30 Cost., art. 24 Carta di Nizza, art. 9, co. 3, Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989) e quello di conservare la stabilità di vita che esso ha in Italia, dove il bambino risulta essere ben integrato (art. 2 Cost.).
Di questo bilanciamento, di certo, l’interesse del bambino costituisce la stella polare, il metro di valutazione che i giudici devono utilizzare in tutte le fattispecie che riguardano i minori di età, in tutti i contesti che li coinvolgono (art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo).
In una prospettiva tipicamente giusprivatistica, peraltro, l’interesse del minorenne costituisce una clausola standard che permette al giudice, anche derogando la legge generale e astratta, di arrivare alla decisione più adatta per il singolo minorenne oggetto di tutela.
Il miglior interesse del bambino, difatti, non solo permette il bilanciamento di diritti e interessi contrapposti, ma limita anche diritti e libertà degli adulti che esercitano la responsabilità genitoriale, qualora il suo esercizio rechi danno al minorenne.
Il diritto del minorenne alla bigenitorialità, come si ricorda nell’ordinanza in commento, obbliga entrambi i genitori a garantire la presenza dell’altro nella vita del figlio, in modo da mantenere salde le relazioni affettive e garantire “una stabile consuetudine di vita”.
Da una parte, come osservato già dai giudici di merito, il trasferimento in Romania lederebbe significativamente il diritto alla bigenitorialità del figlio, dato che, di fatto, non sarebbe facilmente praticabile una diversa modulazione del regime di incontri con il genitore non collocatario e si finirebbe per compromettere il legame affettivo del bambino col padre, “con negativa incidenza sullo sviluppo psico-fisico del minore”.
E ancora, il miglior interesse del bambino pare minacciato dall’eventuale sradicamento dall’ambiente di vita (in Italia) in cui lo stesso è cresciuto ed è integrato. La sua integrazione nell’ambiente in cui vive, d’altronde, può ben essere considerata una figura rivelatrice del miglior interesse del minore, come tale in grado di razionalizzare l’applicazione della clausola generale stessa. Applicazione che ha, ad ogni modo, la propria ragione d’essere nell’attribuire stabilità ai rapporti genitoriali e sociali per un sano sviluppo della persona minore di età in conformità agli artt. 2, 30 e 31 Cost.
Una volta che i giudici hanno accertato che un eventuale trasferimento all’estero, al seguito della madre, non tutela in concreto il miglior interesse morale e materiale del figlio, l’esito non può che essere l’inammissibilità delle pretese materne, con conseguente limitazione del suo diritto fondamentale di spostare la residenza in Romania.
Questa ordinanza della Cassazione, invero, risulta interessante per lo specifico utilizzo che vien fatto della clausola generale dell’interesse del minorenne, che ancora una volta consente di razionalizzare il conflitto familiare esistente e, limitando la “vaghezza” della clausola generale, di tutelare in concreto il figlio minore di età.
La fortuna di questo dispositivo tecnico-giuridico, d’altra parte, sta proprio nella sua “neutralità”: l’indeterminatezza della nozione permette di essere adattata alle più disparate situazioni, mentre la sua neutralità gli consente di recepire i mutevoli valori sociali, nonché le diverse concezioni culturali e giuridiche di famiglia che si modificano nella realtà sociale.
Così la clausola generale del miglior interesse del minore finisce per essere un concetto liminale, che segna una zona indefinita fra dimensione concreta e diritto, naturale e cultura, soggettivo e oggettivo, regola ed eccezione: è allora all’uso di tale dispositivo da parte dei giudici che occorre fare attenzione, perchè in concreto si possa poi apprezzarne l’effettiva corrispondenza al pieno sviluppo della persona minore di età.
La valutazione dell’impatto delle soluzioni cui si giunge con l’interpretazione dell’interesse del minorenne può e deve variare a seconda del contesto familiare che si presenta, ma non può mai prescindere dalla prospettiva di tutela dello sviluppo della sua persona (art. 2 Cost.).
Sviluppo della persona che, nell’attuale fase di grande trasformazione del diritto di famiglia, comporta necessariamente una ridefinizione fra pubblico e privato.
L’ingerenza dello Stato nella sfera familiare non può che essere eccezionale, essendo garantito anche in Europa il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU; art. 7 Carta di Nizza).
Il rispetto del pubblico per il carattere privato dei contesti familiari mantiene, infatti, la funzionalizzazione delle comunità intermedie allo sviluppo della persona ereditata dalla c.d. costituzionalizzazione del diritto privato, e allo sviluppo del minore con specifico riferimento alle comunità familiari. Funzionalizzazione da cui deriva l’interesse pubblico a interferire nelle dinamiche familiari ogni qualvolta sia a rischio il benessere e, nello specifico, i diritti fondamentali di soggetti minorenni.
Se quindi il pubblico riconosce ai genitori il diritto-dovere (art. 30 Cost.) a mantenere, istruire ed educare i figli nel rispetto dei diritti fondamentali della persona (artt. 2, 3 e 117 Cost.), rispettandone la dimensione privata, esso può invece riespandere il proprio potere in tutti i casi in cui i figli minorenni sono maggiormente esposti alla lesione dei loro diritti fondamentali.
The protection of the child’s overriding interest in a balanced growth in the relationship with both parents must guide the judge in the choice of the relevant custody, placement and visitation regime. This guarantee remains, however, fulfilled when the transfer of the minor child to the foster parent is authorised; the recognition of the relationship with the other parent shall take place in the broader contents and in the alternative forms of the time spent with the child compared to those enjoyed in the past.
The case
The case appealed to the Court of Cassation arose from the refusal by the Tribunal of Genoa of the request for authorisation to move a mother who wanted to change her place of residence together with that of her minor child placed with her.
The woman lodged a complaint against this decision: the Court of Appeal of Genoa upheld the complaint, authorising the transfer of the child, together with his mother, to a different city from the one where they lived with their father.
The second instance judges held that they had to grant the mother’s request to move to her country of origin on the basis of the fact that during the first three years of her life the child had lived with her in that very place, with her maternal grandparents.
In addition, there are other factors supporting that decision: the tender age of the child, which makes him capable of adapting; the fact that the mother is the one most affected by a stay in the town where she had no relatives or ties and where she would have the greatest difficulty in finding work; and the fact that the father, who had already lived away from his partner and child for more than three years, would return to a situation he had already experienced before.
The father therefore decided to appeal to the Court of Cassation, claiming violation of Article 337-ter of the Civil Code, as the mother’s move with the child would have made it impossible for the child to grow up with his parents constantly by his side, thus excluding the non-placement father from the child’s daily life and violating the principle of bigenitoriality.
The Court of Cassation, in its decision no. 4796 of 14 February 2022, establishes that the judge may authorise the transfer of a minor child away from his father if the mother has a better chance of finding a job in another city, or even in another region, and considers the balancing of interests carried out by the judges to be correct because it protects the child’s interest, which is closely linked to that of the mother and involves an acceptable sacrifice of the father’s prerogatives.
The question
Does the right to bigenitorial responsibility of the minor child prevail in any case over the interests of the parent applying for the transfer, or can the judge called upon to decide balance the interests of the child, the parent with custody and the parent without custody?
The legal solutions
On the issue of the authorisation to transfer a minor child, it is interesting to analyse another ruling of the Supreme Court, with a different epilogue, in order to try to understand what is the ratio that moves the judging body in cases of this kind.
By order no. 33608 of 11 November 2021, the first civil section of the Court of Cassation deemed inadmissible the appeal of a mother who was denied, by the judges of merit, the fundamental right to transfer abroad her residence and that of her child under shared custody.
According to the mother, the move to Romania would have ensured the best interests of the child and the relationship with the co-custodial father would have been preserved “through a different modulation of the child’s attendance regime”.
The woman, therefore, did not intend to call into question shared custody, nor to relinquish the child’s placement with her. Her intention was to modulate the child’s regime of meetings with his father with a view to their possible transfer to Romania.
Faced with this specific situation, the Court of Cassation ruled that the mother’s fundamental right to transfer her residence abroad must be balanced against the child’s two fundamental rights: that of preserving bigenitorial responsibility (art. 30 of the Constitution, art. 24 of the Nice Charter, art. 9(3) of the 1989 New York Convention on the Rights of the Child) and that of preserving the stability of life she has in Italy, where the child is well integrated (art. 2 of the Constitution).
In this balancing act, the interests of the child are certainly the guiding star, the yardstick that judges must use in all cases involving minors, in all contexts involving them (Art. 3 New York Convention on the Rights of the Child).
In a typically juristic perspective, moreover, the best interests of the child constitute a standard clause that allows the judge, even by derogating from the general and abstract law, to arrive at the decision that is best suited to the individual child under protection.
The best interests of the child, in fact, not only allow the balancing of opposing rights and interests, but also limit the rights and freedoms of adults exercising parental responsibility, if the exercise of such responsibility is detrimental to the child.
The minor’s right to bigenitoriality, as recalled in the order in comment, obliges both parents to ensure the presence of the other in the child’s life, so as to maintain strong emotional relationships and ensure “a stable habit of life”.
On the one hand, as already observed by the judges on the merits, the transfer to Romania would significantly affect the child’s right to bigenitoriality, since, in fact, a different modulation of the meeting regime with the non-custodial parent would not be easily practicable and would end up compromising the child’s emotional bond with the father, “with a negative impact on the child’s psycho-physical development”.
Moreover, the child’s best interests appear to be threatened by the possible uprooting from the living environment (in Italy) in which the child grew up and is integrated. The child’s integration in the environment in which he lives may well be considered a figure revealing the best interests of the child, as such capable of rationalising the application of the general clause itself. In any case, the reason for applying the general clause is to provide stability to parental and social relationships for the healthy development of the child in accordance with Articles 2, 30 and 31 of the Constitution.
Once the judges have ascertained that a possible transfer abroad, with the mother, does not protect the child’s best moral and material interests, the outcome can only be the inadmissibility of the mother’s claims, with the consequent limitation of her fundamental right to move her residence to Romania.
This order of the Court of Cassation is indeed interesting for the specific use that is made of the general clause of the interest of the minor child, which once again makes it possible to rationalise the existing family conflict and, by limiting the “vagueness” of the general clause, to protect the minor child in practice.
The good fortune of this technical-legal device, on the other hand, lies precisely in its “neutrality”: the vagueness of the notion allows it to be adapted to the most disparate situations, while its neutrality enables it to incorporate changing social values, as well as the different cultural and legal conceptions of the family that change in social reality.
Thus the general clause of the best interests of the child ends up being a liminal concept, marking an indefinite zone between the concrete dimension and law, natural and cultural, subjective and objective, rule and exception: it is therefore necessary to pay attention to the use of this provision by judges, so that in practice it can be assessed whether it actually corresponds to the full development of the child.
The assessment of the impact of the solutions arrived at through the interpretation of the minor’s interest can and must vary according to the family context that arises, but it can never disregard the perspective of protection of the development of the person (art. 2 of the Constitution).
Development of the person which, in the current phase of great transformation of family law, necessarily entails a redefinition between public and private.
State interference in the family sphere can only be exceptional, since the fundamental right to respect for private and family life is also guaranteed in Europe (Art. 8 ECHR; Art. 7 Nice Charter).
The public’s respect for the private nature of family contexts maintains, in fact, the functionalisation of intermediate communities for the development of the person inherited from the so-called constitutionalisation of private law, and the development of the minor with specific reference to family communities. Functionality from which derives the public interest in interfering in family dynamics whenever the well-being and, specifically, the fundamental rights of minors are at risk.
Therefore, if the public recognises the right-duty of parents (Art. 30 of the Constitution) to maintain, instruct and educate their children in compliance with the fundamental rights of the person (Art. 2, 3 and 117 of the Constitution), respecting their private dimension, it can instead re-exert its power in all cases where minor children are more exposed to the violation of their fundamental rights.