Il testamento è l’atto con il quale la persona dispone dei propri beni e del proprio patrimonio per il tempo in cui non sarà più in vita.
Nel testamento, l’interessato può optare per una distribuzione dei beni tra i successori anche molto diversa da quella che si avrebbe secondo le regole della successione legittima. Ad esempio, col testamento possono essere lasciati beni a persone estranee al nucleo familiare oppure a soggetti giuridici, quali associazioni, enti, ecc. che mai potrebbero ereditare secondo i criteri della successione legittima.
I familiari più stretti (coniuge e figli) sono comunque tutelati dalla legge, in quanto ad essi è riservata una quota dell’eredità (la cosiddetta “quota indisponibile” o “legittima”), il cui ammontare varia a seconda del numero e della qualità dei legittimari e della quale il testatore non può disporre liberamente. Lo scopo della normativa in parola è quello di consentire la conservazione quanto meno di una parte del patrimonio all’interno della famiglia.
Il testamento che non rispetti tali regole può essere impugnato e contestato dagli aventi diritto.
Il testamento può essere ordinario o speciale:
Il testamento olografo previsto dall’ articolo 609 c.c. consiste in una scrittura privata e dev’essere redatto interamente dal testatore di suo pugno, datato e sottoscritto personalmente.
La mancanza di autografia lo renderebbe infatti nullo. La sottoscrizione, posta alla fine delle disposizioni, deve contenere nome e cognome del testatore, oppure uno pseudonimo che lo individui con certezza. La data deve contenere giorno, mese e anno in cui il testamento è stato scritto.
Il testamento pubblico previsto dall’articolo 603 c.c. è un atto pubblico redatto dal notaio. Chi fa testamento deve essere in presenza di due testimoni (o di quattro, se incapace di leggere o scrivere oppure se sordo, muto o sordomuto) e dichiarare la sua volontà al notaio. Il notaio la riceve, trascrive e legge al testatore in presenza dei testimoni. Queste formalità sono indicate nel testamento stesso, che deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Anche in questo caso devono essere indicati il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione.
Il testamento segreto è disciplinato dall’articolo 604 c.c. e consiste nella consegna «solenne» al notaio di una scheda che contiene le disposizioni testamentarie. Il notaio la riceve e conserva.
Questa consegna avviene di persona: devono essere presenti due testimoni, e il notaio sigilla la scheda testamentaria. Sullo stesso involto che contiene la scheda (o su un altro, appositamente preparato) scrive l’atto di ricevimento che sarà sottoscritto da lui stesso, testatore e testimoni.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
I testamenti speciali sono delle dichiarazioni rese dal testatore a un pubblico ufficiale (o “assimilato”) in circostanze particolari. Hanno un’efficacia limitata nel tempo: tre mesi dal ritorno della situazione normale.
Per esempio, sono testamenti speciali quelli redatti in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni. In questo caso vengono ricevuti da notaio, «conciliatore» del luogo (oggi, giudice di pace), sindaco o assessore delegato che ne fa le veci – oppure da ministri di culto.
Altri testamenti speciali sono quelli resi in navigazione marittima o aerea, ricevuti dal comandante della nave o dell’aereo (articoli 611 e 616 c.c.), o ancora i testamenti dei militari, raccolti per iscritto da un ufficiale, da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa (articolo 617 c.c.).
Il testamento può essere impugnato quando non rispetti i rigidi requisiti di forma stabiliti dalla legge ed altresì quando escluda gli eredi legittimari o riduca le quote ai medesimi spettanti (la cosiddetta “lesione di legittima“) ovvero quanto sia stato redatto da persona in quel momento incapace di intendere e di volere.
L’impugnazione del testamento è possibile soltanto dopo la sua pubblicazione, e dunque soltanto dopo l’apertura della successione.
Grazie all’esperienza maturata in questo specifico settore giuridico, l’avvocato Liana Doro presta assistenza e consulenza particolarmente qualificate ai fini della redazione del testamento, dell’interpretazione delle clausole e dei profili di invalidità delle disposizioni di ultima volontà.