E’ stalking recarsi a casa dell’ex moglie con largo anticipo suonando insistentemente il citofono
Cass. Pen., Sez. V, sent. 3 ottobre 2022 n. 37272
Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’art. 660 c.p., consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicchè si configura il delitto di cui all’art. 612-bis c.p., solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art. 660 c.p., ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.
Afferma la sentenza: “A tali principi si è confermata la sentenza impugnata evidenziando la natura decisamente e reiteratamente molesta dell’intrusione dell’uomo nella vita dei figli e di rimando, della persona offesa sua diretta interlocutrice provocando con la sua condotta, valutata ossessiva da parte del tribunale, un perdurante e grave stato di ansia evincibile dall’esasperazione espressa in vari messaggi inviati da quest’ultima al marito con i quali rappresentava tante volte che la stava esasperando e che stava interferendo pesantemente nella sua vita e in quella dei suoi bambini.
Dal tenore di tali messaggi la corte di merito traeva il convincimento della piena consapevolezza e volontà dell’uomo in ordine alle condotte poste in essere e allo stato di ansia grave procurato alla donna. Anche quanto al dolo la corte d’appello si pone in sintonia con il principio per cui nel delitto di atti persecutori che ha natura di reato abituale di evento, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, pur non richiedendosi la preordinazione di tali condotte potendo queste ultime invece essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione…” La Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto sussistente il reato di atti persecutori nelle condotte reiterate commesse dall’ex marito che andava a prendere i figli “attaccandosi al citofono”.