Assegno divorzile: la Cassazione ritorna sul concetto di indipendenza economica
L’articolo 5, 6° comma, della legge n. 898 dell’1° dicembre 1970, riformulato nel 1987 con la legge n. 74, attribuisce al giudice il potere di effettuare, al momento del divorzio, una ridistribuzione della ricchezza fra i coniugi a favore di quello più debole ed in forma di contribuzione periodica al suo mantenimento, a condizione che il beneficiario non abbia mezzi adeguati o comunque, non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive. La determinazione dell’assegno deve avvenire considerando le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune, il reddito di entrambi e, valutati tutti gli elementi elencati, anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Nonostante la chiarezza del dato normativo anche dopo la nota sentenza 18287 delle sezioni Unite del luglio 2018, i criteri finalizzati all’accertamento della sussistenza del diritto all’assegno divorzile e alla sua quantificazione continuano ad impegnare la giurisprudenza di legittimità, e la recente ordinanza resa dalla I Sezione della Cassazione il 9 agosto 2021 n. 22499, ne è una chiara dimostrazione.
La Cassazione n. 22499 e i corsi di aggiornamento della ex moglie insegnante
Nel caso esaminato, la Corte d’appello di Genova, confermava la sentenza che aveva riconosciuto alla moglie un assegno divorzile di € 500,00 mensili, a carico del marito, con il quale era stata coniugata per circa vent’anni, oltre al contributo di mantenimento della figlia allora minorenne e al rimborso della metà delle spese straordinarie per quest’ultima.
L’ex marito proponeva ricorso per Cassazione, denunciando, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, legge 898 del 1970, per avere riconosciuto l’assegno divorzile all’ex coniuge economicamente indipendente; con il secondo motivo, la violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver dato rilievo agli oneri di aggiornamento professionale della ex moglie, insegnate, in mancanza di prova di averli sostenuti, e posto a fondamento della decisione prove irrilevanti e tardive a proposito di spese di accompagnamento della figlia nei circoli sportivi; con il terzo motivo, la denuncia e omesso esame di fatti decisivi, avendo la Corte d’Appello trascurato il miglioramento dello status lavorativo dell’ex moglie, la quale all’epoca della separazione era insegnante part-time e, successivamente, era diventata insegnante di ruolo a tempo pieno.
La Corte di Cassazione ha accolto i suddetti tre motivi di ricorso. In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello non avesse messo in dubbio l’indipendenza economica dell’ex moglie, riconoscendole però ugualmente l’assegno divorzile, in ragione degli “obblighi di aggiornamento e decoro che la sua professione di insegnante […] le impone”, degli “oneri economici” connessi all’accompagnamento della figlia nei circoli sportivi e dei maggiori redditi del marito.
La Corte di Cassazione ha ritenuto eccentrico – rispetto ai criteri previsti dall’art. 5, comma 6, della L. 898/1970 per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile – e astratto “il riferimento ai richiamati obblighi di decoro e di aggiornamento professionale” e, per altro verso, ritiene poco comprensibile l’argomento utilizzato dalla Corte territoriale che fa leva sulle spese a carico della ex moglie per accompagnare la figlia nei circoli sportivi, atteso che l’ex marito versa anche il mantenimento per la figlia e concorre alle spese straordinarie. Da ciò consegue la censurabilità della motivazione della sentenza impugnata in quanto “apparente e, comunque, indice di falsa applicazione dei parametri normativi vigenti per l’attribuzione dell’assegno divorzile”.
La Suprema Corte ribadisce che “non hanno rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti o l’alto livello reddituale dell’altro ex coniuge, atteso che il mero confronto tra le condizioni reddituali e patrimoniali tra le parti […] è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è ormai irrilevante ai fini della determinazione dell’assegno, e l’entità del reddito dell’altro coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze” e che “nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che faccia richiesta dell’assegno, o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve considerare, in via principale, se egli sia in condizione di vivere autonomamente e dignitosamente con le proprie risorse”.
In proposito, la Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “a giustificare l’attribuzione dell’assegno non è, quindi, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all’epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l’assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della “indipendenza o autosufficienza economica” di uno coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi una vita dignitosa (cfr. Cass. n. 3015 del 2017).
La Corte di Cassazione ha, dunque, cassato la sentenza perché la Corte genovese ha inteso il concetto di indipendenza economica sulla base di parametri che non tengono conto del nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità, addirittura, richiamando, a giustificazione dell’assegno divorzile alla moglie, dei presupposti evanescenti quali gli «obblighi di aggiornamento e di decoro che la sua professione di insegnante […] le impone».
Article 5, paragraph 6, of Law No. 898 of 1 December 1970, reformulated in 1987 by Law No. 74, gives the judge the power to carry out, at the time of divorce, a redistribution of wealth between the spouses in favor of the weaker one and in the form of periodic contribution to its maintenance, provided that the beneficiary does not have adequate means or in any case, is unable to procure them for objective reasons. The determination of the allowance must take into consideration the conditions of the spouses, the reasons for the decision, the personal and economic contribution made by each to the running of the family and to the formation of the assets of each or of the common one, the income of both and, having evaluated all the elements listed, also in relation to the duration of the marriage.
Despite the clarity of the regulatory datum even after the well-known ruling 18287 of the United Sections of July 2018, the criteria aimed at ascertaining the existence of the right to divorce allowance and its quantification continue to engage the jurisprudence of legitimacy, and the recent order made by the I Section of the Supreme Court on August 9, 2021 n. 22499, is a clear demonstration of it.
Court of Cassation no. 22499 and the refresher courses of the ex-wife teacher
In the case under consideration, the Court of Appeal of Genoa confirmed the sentence that had awarded the wife a divorce allowance of € 500.00 per month, to be paid by the husband, with whom she had been married for around twenty years, in addition to the contribution to the maintenance of her then minor daughter and the reimbursement of half of the latter’s extraordinary expenses.
The ex-husband appealed to the Supreme Court, denouncing, with the first reason, the violation and false application of art. 5, paragraph 6, law 898 of 1970, for having recognized the divorce allowance to the ex-spouse economically independent; with the second reason, the violation of art. 115 c.p.c., for having given importance to the costs of professional updating of the ex-wife, teacher, in the absence of evidence of having incurred them, and placed on the basis of the decision irrelevant and late evidence on the expenses of accompanying the daughter in sports clubs; with the third reason, the complaint and failure to examine decisive facts, having the Court of Appeal overlooked the improvement of the work status of the ex-wife, who at the time of separation was a part-time teacher and, subsequently, had become a full-time teacher.
The Court of Cassation upheld the above three grounds of appeal. In particular, the Court of Cassation pointed out that the Court of Appeal had not questioned the ex-wife’s economic independence, but had nevertheless awarded her the divorce settlement, on the grounds of the “obligations of updating and decorum that her teaching profession […] imposes on her”, the “economic burdens” connected with accompanying her daughter to sports clubs and the husband’s higher income.
The Court of Cassation considered eccentric – compared to the criteria laid down by art. 5, paragraph 6, of Law 898/1970 for the allocation and quantification of the divorce settlement – and abstract “the reference to the aforementioned obligations of decorum and professional updating” and, on the other hand, considers incomprehensible the argument used by the territorial Court that relies on the expenses borne by the ex-wife to accompany the daughter to sports clubs, given that the ex-husband also pays maintenance for the daughter and contributes to extraordinary expenses. From this follows the questionability of the motivation of the judgment appealed as “apparent and, however, index of misapplication of the regulatory parameters in force for the allocation of divorce benefits.
The Supreme Court reiterates that “do not matter, alone, the economic imbalance between the parties or the high level of income of the other former spouse, given that the mere comparison between the income and asset conditions between the parties […. ] is essential to the reconstruction of the standard of living of the marriage, but is now irrelevant for the purpose of determining the allowance, and the size of the other spouse’s income does not justify, per se, the payment of an allowance in proportion to his or her substances” and that “in assessing the inadequacy of the means of the former spouse who applies for the allowance, or the inability to procure them for objective reasons, it must be considered, primarily, whether he or she is in a position to live independently and with dignity with their own resources.
In this regard, the Court of Cassation referred to the case law of legitimacy, according to which “to justify the allocation of the allowance is not, therefore, per se, the imbalance or the gap between the income conditions of the parties, at the time of the divorce, nor the worsening of the conditions of the spouse requesting the allowance compared to the situation (or the standard) of married life, but the lack of “independence or economic self-sufficiency” of one spouse, understood as the inability to lead a decent life by their own means (cf. Cass. no. 3015 of 2017).
The Court of Cassation has, therefore, set aside the judgment because the Genoese Court understood the concept of economic independence on the basis of parameters that do not take into account the new orientation of the jurisprudence of legitimacy, even, recalling, to justify the divorce allowance to the wife, evanescent assumptions such as the “obligations of updating and decorum that her profession as a teacher […] imposes on her”.