Allontanamento dalla casa familiare - Avvocato Liana Doro - Padova e Venezia

Tale istituto viene disciplinato dall’art. 146 c.c., che tutela il fondamentale obbligo di coabitazione.

Tale articolo al primo comma, stabilisce che l’allontanamento ingiustificato dalla casa coniugale comporta la perdita del sostegno morale e materiale da parte dell’altro coniuge.

La giurisprudenza, inoltre, è costante nel ritenere che tale allontanamento, ove attuato senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebito nell’eventuale giudizio di separazione, a meno che non si provi che tale allontanamento è giustificato dalla preesistenza di una condizione di intollerabilità della convivenza.

Grava sulla parte che richiede l’addebito della separazione l’onere di provare la relativa condotta dell’altro coniuge e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Spetta, invece, a chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti alla base della domanda provare l’anteriorità della crisi coniugale.

Tuttavia, se viene presentata la domanda di separazione l’allontanamento del coniuge non può essere considerato illecito. In questo caso, infatti, il coniuge allontanatosi non perde il diritto all’assistenza materiale e morale da parte dell’altro coniuge.

Di più, si evidenzia che il comportamento del coniuge che ha abbandonato la casa coniugale, seguito dalla violazione dell’obbligo di assistenza materiale del coniuge e dei figli rileva anche penalmente ai sensi dell’art. 570 c.p.

Tale istituto è diverso dal precedente, poiché rappresenta una misura cautelare personale, coercitiva e obbligatoria, disciplinata dall’art. 282 bis c.p.p.

Tale misura è predisposta quando all’interno della famiglia prendono corpo condotte in grado di minacciare l’incolumità fisica e psichica di una persona. E’ una misura proporzionata e preventiva del reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 572 c.p.

La tutela contro gli abusi familiari, prevista dall’art. 5 della l. n. 154/2001, prevede quale presupposto oltre al legame familiare di coniugio o more uxorio, la convivenza con l’autore del comportamento pregiudizievole.

Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro e di non accedervi senza la sua autorizzazione. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. La misura dell’assegno viene determinata tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e vengono anche stabilite le modalità ed i termini del versamento.

Tuttavia, sussiste una tutela anche in abito civile prevista dall’art. 342 bis c.c. secondo cui il giudice su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti previsti dall’art. 342 ter c.c., qualora la condotta del coniuge o di un altro convivente sia di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro coniuge o convivente.

Specificatamente, in base all’art. 342 ter c.c. “il giudice potrà ordinare al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e disporre l’allontanamento dalla casa familiare; altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro; l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che rimangono prive di mezzi adeguati.

Di più, il giudice stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questo non può essere superiore a un anno e può essere prorogato, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.

La procedura per l’adozione degli ordini di protezione è disciplinata dall’art. 736 bis c.p.c. Si provvede a depositare un ricorso presso il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante e dopo una breve istruttoria su cui vi è ampia discrezionalità del giudice, il procedimento verrà deciso con decreto adottato in camera di consiglio.

Si evidenzia che la Corte Costituzionale con sentenza n. 220/2015 ha chiarito che misure penali e misure civili concorrono senza necessariamente escludersi.

Negli anni ho seguito numerosi Clienti nelle loro cause di separazione e nelle situazioni di abuso familiare, acquisendo così una solida esperienza in materia. So consigliare al meglio il Cliente su quali comportamenti attuare in caso di separazione, nonché sui presupposti per chiedere l’addebito della separazione, considerando la specifica situazione in cui si trova e i risultati che desidera raggiungere. Inoltre, so consigliare e tutelare le persone vittime di abusi familiari, accompagnandoli anche nella stesura del ricorso.

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