L’allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare è una delle misure di protezione previste dalla legge 154/2001.
Tale misura si applica in tutti quei casi in cui un convivente – familiare o no- ha comportamenti violenti che creano un pericolo reale per la vittima
La misura di allontanamento del coniuge ha una durata predeterminata dal giudice, di solito un anno.
L’allontanamento del coniuge violento, nei casi di maltrattamenti in famiglia e stalking, o quando le violenze vengono colte in flagrante, viene effettuato d’urgenza direttamente dalla Polizia giudiziaria autorizzata dal Pubblico Ministero.
In tutti gli altri casi, è necessario ricorrere al Tribunale Civile o a una denuncia per reato, dove sarà poi la Procura a decidere se chiedere o meno l’applicazione di questa misura.
La legge 154/2001 non prevede l’obbligo per la vittima di farsi assistere da un avvocato, ma essendo la legge di applicazione complicata e avendo l’autore della violenza il diritto ad una difesa è consigliabile munirsi sin dall’inizio di un’assistenza legale.
Il potere di allontanamento del coniuge compete al giudice:
Il giudice civile ha anche il potere di richiedere l’intervento dei servizi sociali e di imporre al maltrattante allontanato l’assegno di mantenimento.
Il giudice, civile o penale, per poter disporre l’allontanamento del coniuge, ha bisogno di prove documentali o testimoniali che accertino la sussistenza dei maltrattamenti e il pregiudizio per la salute e la libertà della vittima.