Abbandonare il tetto coniugale in costanza di matrimonio è una questione che interessa tanto la giustizia civile quanto quella penale.
Il matrimonio, infatti, è a tutti gli effetti un contratto comportante diritti e doveri.
I doveri dei coniugi vengono espressamente previsti nell’articolo 144 del codice civile che dispone “I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa […]”
L’art. 144 c.c. va letto in combinazione con l’articolo 146 sempre del Codice Civile: “Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi. La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147″.
Per quanto riguarda invece la disciplina penale che abbiamo indicato in apertura, bisogna fare necessariamente riferimento a quella che è la disciplina indicata dall’articolo 570 Codice Penale, sulla Violazione degli Obblighi di assistenza penale: “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.”
Andare via dalla propria casa familiare può, quindi, costituire un reato definito “abbandono del tetto coniugale”.
Vi sono, tuttavia, diverse motivazioni che possono giustificare l’allontanamento dal tetto coniugale. Esse sono:
Dovrà essere, in sede processuale, la parte che si è allontanata a dimostrare la sussistenza della giusta causa.
Conseguenze civili e penali abbandono tetto coniugale:
Sul piano del diritto civile, il coniuge che senza giustificato motivo abbandona il tetto coniugale, secondo quanto disposto dall’art. 143 c.c., può vedersi addebitata la separazione.
Perderà, pertanto, il diritto a percepire somme che non siano necessarie per la sua sussistenza e perderà la possibilità di avere un assegno di mantenimento.
Per quanto riguarda invece le conseguenze penali dell’abbandono del tetto coniugale, fa fede quanto prescritto dall’articolo 570 del codice penale: ovvero è prevista la pena della reclusione fino ad un anno e una multa da 103,00 a 1.032 euro.
Il semplice abbandono del tetto coniugale non è sufficiente per essere considerati colpevoli, devono essere presenti le seguenti condizioni:
L’Avvocato Liana Doro consiglia sempre di inviare una lettera scritta, una raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui il coniuge che si allontana spiega dettagliatamente tutte le motivazioni che lo spingono ad andarsene.
In questa lettera è necessario indicare motivazioni valide e serie che, in fase di separazione o di difesa durante un eventuale procedimento civile o penale, possano essere inattaccabili.
E’ bene ricordare che il coniuge che si allontana con i figli deve necessariamente indicare all’altro coniuge l’indirizzo e il numero di telefono, a cui deve essere reperibile anche in situazioni di emergenza.
Inoltre, chi si allontana non può in alcun modo proibire all’altro coniuge di vedere i figli, così come non è possibile per il coniuge che non si sia allontanato impedire al coniuge che sia andato via di vedere i figli.
In caso di abbandono del tetto coniugale con i figli, il coniuge non potrà chiedere l’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione.