A seguito dell’entrata in vigore della L. 219/2012 si è provveduto ad eliminare definitivamente ogni differenza tra figli naturali (nati fuori dal matrimonio) e figli legittimi (nati da coppie coniugate) attribuendo ad entrambi gli stessi diritti a prescindere dal fatto che siano stati concepiti all’interno di un matrimonio oppure nell’ambito di una semplice convivenza.
L’unica differenza che permane tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati da coppie non coniugate riguarda il riconoscimento dei figli e l’iter da seguire per regolamentare l’affido in caso di cessazione della relazione tra i genitori.
Per quanto riguarda l’iter da seguire per la regolamentazione dell’affido, i genitori sposati potranno provvedere a regolare affido e mantenimento contestualmente al procedimento di separazione e divorzio, sia che esso avvenga dinanzi il Tribunale che attraverso il procedimento di negoziazione assistita da due avvocati.
Per quanto concerne l’affidamento e il mantenimento dei figli nati da genitori non sposati, essi sono pienamente tutelati a prescindere da qualsivoglia vincolo matrimoniale o dichiarazione di convivenza dei genitori e sono pienamente equiparati ai figli nati da genitori coniugati, con conseguente riconoscimento degli stessi diritti.
Ne deriva che i genitori non sposati, che vogliano formalizzare l’accordo sull’affidamento dei figli dopo la cessazione della convivenza, possono presentare un apposito ricorso al Tribunale. Si ricorda che oggi non è più competente il Tribunale per i Minorenni bensì il Tribunale ordinario del luogo del luogo in cui risiedono i figli.
Anche nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, valendo gli stessi diritti dei figli di coppie sposate (tra cui il diritto alla bigenitorialità), la scelta deve essere quella dell’affidamento condiviso, salvo casi eccezionali.
È preferibile che le condizioni dell’affidamento siano già state oggetto di accordo tra i genitori e che l’accordo venga poi riversato nell’atto di ricorso. In tal caso, il ricorso sarà unico, mentre qualora l’iniziativa sia di un solo genitore, l’altro avrà facoltà di costituirsi nel giudizio instaurato su impulso dell’altro.
Il giudice potrà essere chiamato a pronunciarsi non solo sull’affidamento e sul diritto di visita ma anche sul mantenimento dei figli, sulle spese e sull’assegnazione della casa familiare.
Difatti i genitori, per il solo fatto di esser tali, hanno l’obbligo di istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché l’obbligo di mantenimento sino a quando i figli non saranno divenuti economicamente autosufficienti.
Il ricorso per l’affidamento dei figli è facoltativo potendo bastare l’accordo privato tra i genitori.
Invero, forse questa differenza tra coppie sposate obbligate a regolamentare i rapporti con i figli e coppie non sposate per le quali la regolamentazione in Tribunale è solo facoltativa, incide in qualche misura sulla tutela dei figli nati da genitori non coniugati: per loro, infatti, la piena tutela di diritti ed interessi potrebbe non essere mai raggiunta.
Nonostante l’assenza di conflittualità tra i genitori, infatti, essi potrebbero comunque violare i diritti dei figli semplicemente perché non pienamente consapevoli di quali siano tutti i loro diritti ed interessi.
L’Avvocato Doro, grazie alla sua esperienza, è in grado di aiutare le coppie di fatto ad accordarsi per definire e formalizzare le pattuizioni inerenti i figli e i rapporti con gli stessi, presentando un ricorso al Tribunale che, provvederà a ratificarlo con un provvedimento avente forza di Legge e, come tale, anche eseguibile coercitivamente in caso di inadempimento da parte di una delle parti.