Adozione in casi particolari:
L’Avvocato Liana Doro grazie alla sua decennale esperienza si occupa anche di adozioni in casi particolari di cui agli artt. 44 e ss della L. 184/1983.
L’adozione in casi particolari è un’ipotesi residuale che si applica quando esistono delle situazioni familiari che la legge ritiene adatte a giustificare l’adozione.
I casi particolari previsti dalla legge ricorrono:
In tutti i casi sopra indicati è cura dell’adottante, assistito da un avvocato esperto, presentare al Tribunale per i minorenni una domanda contenente la disponibilità all’adozione del minore.
Ricevuta la domanda, il giudice incaricato espleta tutte le verifiche necessarie relative alla situazione personale e patrimoniale dell’adottante.
Se il minore adottando ha compiuto gli anni 14, è necessario che egli acconsenta all’adozione. Deve in ogni caso essere sentito il minore che abbia compiuto i 12 anni e, se capace di discernimento, anche di età inferiore.
Svolte tutte le verifiche previste dalla legge e sentito il pubblico ministero, il giudice decide sull’adozione.
Fino al momento dell’emanazione del provvedimento, sia l’adottante che il minore possono revocare il proprio consenso all’adozione.
Il provvedimento di adozione viene annotato a margine dell’atto di nascita e il minore antepone al proprio il cognome dell’adottante.
Il provvedimento emesso dal giudice può essere impugnato dall’adottante, dal pubblico ministero e dai genitori biologici del minore.
In questi casi particolari, l’adozione è consentita anche a persona che non sia coniugata e in presenza di figli. Tuttavia, se l’adottante è coniugato, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.
L’adozione in casi particolari risponde all’intenzione del legislatore di voler favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura del minore stesso, prevedendo la possibilità di un’adozione con effetti più limitati rispetto a quella legittimante, ma con presupposti più rigidi.