Adozione da parte del single

La regola generale vieta alle persone single di adottare. Questo principio vale sia per l’adozione nazionale sia per l’adozione internazionale.

Un’inversione di rotta si è registrata nel 2005, quando la Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla questione di una donna italiana non coniugata che aveva richiesto l’adozione di una bambina bielorussa dichiarata in stato di abbandono nel suo Paese di origine, bisognosa di cure mediche tempestive, con la quale aveva instaurato nel tempo un rapporto consolidato di convivenza e affetto.

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 347/2005, ha, pertanto, ritenuto possibile l’adozione internazionale da parte delle persone non coniugate nei seguenti casi:

  • quando tra la persona non coniugata ed il minore (straniero orfano di padre e di madre) esiste un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori;
  • nel caso di adozione di un minore orfano di padre e di madre, in condizione di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Legge n.104/1992;

Nel caso di adozione di un minore con difficoltà a essere adottato (per esempio nel caso in cui, per le caratteristiche di età o di salute, fisica o mentale, del minore, non si riesca a individuare una coppia che abbia le caratteristiche adeguate alle necessità del minore);

L’adozione internazionale da parte del single è possibile solo se nel Paese di origine del minore è ammessa l’adozione da parte di persone non coniugate e se l’autorità del Paese d’origine deciderà che l’adozione da parte del single corrisponde all’interesse del minore.

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