Una volta accertato lo “stato di abbandono di un minore”, si può dar luogo alla procedura per la dichiarazione di adottabilità.
Come si evince dall’art. 8 della legge n. 184 del 1983 sull’adozione, nel caso in cui sussista una condizione di abbandono e di mancata assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti, interviene la dichiarazione di adottabilità.
L’abbandono si configura nell’art. 30 della Costituzione come una grave ed irreversibile violazione, da parte del genitore, al rispetto degli obblighi volti alla educazione ed istruzione dei figli.
Gli artt. 147 e 315 bis c.c., inoltre, individuano i doveri dei genitori verso i figli.
Il matrimonio, infatti, impone ad entrambi i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità e delle loro inclinazioni naturali e spirituali.
Secondo la legge civile il minore ha diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia e, pertanto, le procedure per la sua adottabilità potranno essere esperite solo quando ogni rimedio si riveli inadeguato al recupero di un appropriato e stabile contesto familiare, in tempi compatibili con l’esigenza del minore. Nello specifico, la situazione familiare deve essere tale da compromettere in modo irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo.
Tali considerazioni risultano confermate anche dalla recente ordinanza n. 4493/2018 emessa dalla Corte di Cassazione, dove si evidenzia come una mera espressione di volontà dei genitori, cioè una speranza di recupero delle capacità genitoriali, non sia idonea al superamento dell’abbandono ma vada valutata la concreta possibilità di pregiudizio del minore e la irreversibilità dell’abbandono da parte del genitore naturale.
Tale istituto di diritto civile non deve essere confuso con il reato di abbandono di persone minori o incapaci, disciplinato dall’art. 591 c.p.
L’Avvocato Liana Doro, grazie alla notevole esperienza nel campo del diritto civile, è in grado di fornire assistenza legale ai Clienti e valutare quando sussistano o meno i presupposti per dichiarare lo stato di abbandono di un minore.