Sms ed e-mail costituiscono prova nel processo civile

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 19155 del 17 luglio 2019, affronta nuovamente il tema della prova documentale di sms ed e-mail nel processo civile.

Il Giudice di Pace di Mantova, in sede di ricorso da parte di una madre, ingiungeva all’ex-marito di provvedere al rimborso alla signora della somma a lui spettante circa la retta dell’asilo nido del figlio.

In sede di appello, il Tribunale di Mantova riformava la decisione sostenendo che ”dagli sms inviati alla madre da parte del padre, prodotti in causa dalla prima e non contestati dal secondo quanto a provenienza e contenuto, emergeva l’adesione del padre all’iscrizione del figlio all’asilo nido e all’accollo da parte del padre della metà della retta dovuta, accordo comunque rispondente all’interesse del figlio”

Contrario a tale decisione, il padre ricorse in Cassazione, lamentando che il Tribunale erroneamente aveva considerato gli sms come prova efficace.

Con la sentenza n. 19155 del 17.07.2019, la Corte di Cassazione si espresse sostenendo che l’sms “contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Con la sentenza n. 11606/2018 la Corte di Cassazione aveva riconosciuto l’efficacia probatoria anche dei messaggi di posta elettronica, sostenendo che le e-mail costituiscono un “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime“.

Al fine di riconoscere sms ed e-mail come prova nel processo civile, è necessario che il messaggio sia “chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta