Codice Rosso: aggravamenti di pena e nuove normative
Il ”Codice Rosso” (legge n. 69/2019) è una normativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 25 luglio che sarà in vigore dal 9 agosto 2019. Tale legge apporta significativi aggravamenti di pena per alcuni reati già contemplati dal codice penale e ne introduce di nuovi.
Per i colpevoli di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), il Codice Rosso prevede un aumento della pena: la reclusione sarà ”da sei a dodici anni” anziché ”da cinque a dieci anni”. In caso di aggravanti, previsti dall’art. 609-bis c.p., la pena sarà aumentata di un terzo. Nel caso di violenza sessuale di gruppo, invece, i colpevoli rischiano la reclusione da otto a quattordici anni, anziché da sei a dodici.
Nel caso di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.) la reclusione sarà da tre a sette anni e, qualora il fatto sia stato commesso in presenza o a danno di minori, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, la pena sarà aumentata fino alla metà.
Il Codice Rosso prevede sanzioni più severe anche per i reati di stalking: anziché da sei mesi a cinque anni, la pena detentiva prevista sarà da uno a sei anni.
Il Codice Rosso ha introdotto nel codice penale quattro nuove fattispecie delittuose di reato. Quella che ha destato particolare interesse è l’art. 612-ter: ”Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. Tale normative si rivolge a coloro che inviano, pubblicano o diffondono immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone presenti in questi. Le sanzioni non riguardano solo i così detti ”revenge porn”, ma anche coloro che ricevono e continuino a far girare tali contenuti. Nel caso in cui la persona offesa sia un coniuge o una persona legata da una relazione affettiva all’offender, alla pena prevista in materia si aggiungono delle aggravanti.
Con’ art. 583-quinquies viene introdotto il reato di ”Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”: la reclusione sarà da otto a quattordici anni.
Una reclusione da uno a cinque anni sarà prevista per il reato di ”Costrizione o induzione al matrimonio”. La stessa pena sarà prevista anche qualora sussista un abuso nelle relazioni familiari, domestiche o lavorative. Nel caso un cui i fatti siano a danno di un minore di 14 anni, la pena sarà da 2 a 7 anni di reclusione.
Per quanto concerne la ”Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, la reclusione sarà da sei mesi a tre anni.