No al trasferimento in altra città del genitore collocatario

Il Tribunale di Ancona con l’ordinanza n. 3358 del 21 giugno 2017 si è pronunciato in merito al rispetto del principio di bigenitorialità nell’affidamento dei figli minori a genitori separati.

Nel caso di specie, la madre, genitore collocatario dei figli minori, si era trasferita in una città lontana dalla residenza del padre, rendendo di fatto molto più complicata la frequentazione tra quest’ultimo e i figli.

I Giudici di primo grado hanno stabilito che il genitore collocatario non ha il diritto di trasferirsi in una città diversa e lontana dalla residenza dell’altro genitore per motivi lavorativi, soprattutto nel caso in cui non vi sia un’assoluta urgenza.

Il principio espresso dal Tribunale di Ancona è dunque il seguente: per crescere in maniera sana ed equilibrata i figli minori hanno bisogno della presenza di entrambi i genitori, e non –come nel caso di specie– solo di quella della madre; il  principio di bigenitorialità, pertanto, è a tutti gli effetti un diritto dei figli e un dovere da parte di entrambi i genitori.