Addebito della separazione: non rilevano le chat illegittimamente acquisite
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 20 febbraio 2025, n. 4530
Per la dimostrazione della legittimità dell’acquisizione di chat dal telefono del coniuge,
non è sufficiente la testimonianza de relato actoris. Infatti, i testimoni de relato actoris
sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto
che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente
nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto
dell’accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni de relato in genere,
invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio,
quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur
attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del
giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la
credibilità. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 20 febbraio 2025, n.
4530.