Il giudice d’appello deve considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio

Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 giugno 2024 n. 16050

Nei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio il giudice d’appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio. Il giudice di appello (ma che anche il giudice del rinvio) rispetto alle condizioni patrimoniali può e deve valutare ogni elemento che possa delineare una variazione su tali condizioni nelle more del giudizio anche se verificatesi dopo il giudizio di I grado. Il sistema è chiaramente basato sui principi di economia processuale e di concentrazione delle tutele, per cui sarebbe antieconomico dover promuovere contemporaneamente alla pendenza del giudizio in appello un giudizio direvisione delle condizioni per la sopravvenienza di un fatto nuovo.