L’attività di lavoro prestata dal convivente non può darsi per forza gratuita.
Cass. Civ., Sez. Lav.., Ord. 11 aprile 2024, n. 9778
L’attività lavorativa e di assistenza svolta in favore del convivente “more uxorio” assume la connotazione di una obbligazione naturale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, quando sia espressione dei vincoli di solidarietà ed affettività di fatto esistenti, alternativi a quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale il rapporto di lavoro subordinato, benché non possa escludersi che, talvolta, essa trovi giustificazione proprio in quest’ultimo, del quale deve fornirsi prova rigorosa, e la cui configurabilità costituisce valutazione, riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata.