Cass. Civ., Sez. I, Ord. 12 aprile 2024, n. 9939
Indipendentemente dalla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, in tema di adozione in casi particolari, l’effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all’adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all’interesse del minore, sicché il genitore biologico può validamente negare l’assenso all’adozione del “partner” solo nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato “partner” e minore.
Nella fattispecie, la Suprema Corte ritiene che il dissenso all’adozione della figlia minore da parte del padre naturale, già dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, non possa essere configurato quale esercizio di un diritto potestativo insindacabile, ma debba essere subordinato alla concreta verifica della sua conformità al superiore interesse dell’adottanda, circostanza questa non ritenuta sussistente dalla Corte territoriale in virtù di argomentazioni esaurienti e pertinenti, insindacabili in sede di legittimità. Vengono peraltro ritenuti infondati gli ulteriori motivi di impugnazione, non sussistendo i presupposti per la nomina di un Curatore Speciale della minore, giacché escluso, di fatto, un conflitto di interessi tra la predetta e la madre, né configurandosi alcuna ipotesi di nullità della sentenza impugnata per difetto inerente all’integrità del contraddittorio, rilevo peraltro inammissibile in quanto mai dedotto nei precedenti gradi di giudizio. A tanto consegue il rigetto del ricorso.