Assegno divorzile solo assistenziale quando è indimostrato l’apporto fornito dal richiedente.

Corte d’Appello Milano, sent. 29 dicembre 2023

Qualora sia investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, il giudice del merito deve accertare, in virtù delle allegazioni puntuali e specifiche da parte del coniuge richiedente, onerato della relativa prova, l’impossibilità di quest’ultimo di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; l’assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente ha l’onere di dimostrare in giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale.