Cass. Civ., Sez. I, ord. 1 agosto 2023 n. 23333
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore. Nel caso in esame, il giudice istruttore del giudizio di primo grado aveva condannato, ex art. 614 bis c.p.c., la madre al pagamento di 30 Euro giornalieri per ogni giorno di inadempimento dell’obbligo di condurre il figlio minore presso il padre, come disposto dal Presidente del Tribunale.