È illecita la diffusione senza previo consenso delle immagini di una mamma con la sua bambina appena nata
Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 16 settembre 2022, n. 27267
Il trattamento dei dati personali senza il previo consenso dell’interessato è subordinato all’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Tale requisito va inteso in maniera particolarmente rigorosa. Pertanto, la pubblicazione di immagini raffiguranti una donna durante il parto ed una bambina durante i suoi primi momenti di vita, peraltro in condizioni complesse dal punto di vista medico, e il rilascio di interviste da parte del personale sanitario sulle condizioni cliniche dei soggetti interessati, non appaiono in linea con la vigente normativa in materia e con la sua interpretazione da parte della giurisprudenza. Grava sul ricorrente l’onere di provare l’essenzialità dell’informazione e l’interesse pubblico sotteso alla sua diffusione; onere che, nel caso in esame, non può dirsi concretamente assolto, dato il generico richiamo alla libertà di espressione e al diritto di cronaca.