Arresto in flagranza per chi violi la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa
Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 28 settembre 2022, n. 36775
Nel caso in cui i fatti si siano verificati in epoca successiva all’entrata in vigore della L. 27 settembre 2021, n. 134, (“Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”), è legittimo l’arresto obbligatorio in flagranza in caso di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 387-bis cod. pen., nonostante essa preveda, nel minimo edittale, la comminatoria di sei mesi di reclusione, inferiore al limite di cinque anni, disposto dall’art. 380, comma 1, c.p.p.
La sentenza per la prima volta applica una delle disposizioni immediatamente precettive introdotte dalla legge delega di riforma del processo penale (Legge 27 settembre 2021, n. 134) che ha modificato l’art. 380, comma 2, lett. l-ter) c.p.p., prevedendo, unitamente al reato di maltrattamenti e di atti persecutori quale ulteriore ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, anche il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa di cui all’ art. 387-bis c.p., sebbene tale norma preveda una pena detentiva di sei mesi e non di 5 anni come previsto dall’ art. 380 c.p.p..
Nel caso in esame, il GIP del Tribunale non aveva convalidato l’arresto disposto dalla polizia giudiziaria per aver l’imputato violato il divieto di non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie previsto dall’art. 387-bis c.p.