NIENTE ASSEGNO DIVORZILE SE IN SEPARAZIONE IL CONIUGE NON HA RICHIESTO QUELLO DI MANTENIMENTO
Interessante l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25646 depositata il 22 settembre 2021 in merito di riconoscimento del diritto del coniuge richiedente all’assegno divorzile in caso di omessa richiesta dell’assegno di mantenimento in sede di separazione quando è trascorso un lungo lasso di tempo tra la separazione e il divorzio.
Questi i fatti di causa: all’esito di un procedimento di divorzio, tanto il Tribunale di Sassari in primo grado quanto la Corte d’Appello in sede di impugnazione riconosceva il diritto della ex coniuge a ricevere dall’altro un importo mensile a titolo di assegno divorzile. L’ex coniuge obbligato impugnava la decisione innanzi alla Corte di Cassazione lamentando che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato una serie di fatti e circostanze.
In particolare, durante il procedimento di separazione la signora non godeva di un assegno di mantenimento e anche dopo la sentenza di separazione erano trascorsi ben dieci anni durante i quali la signora era priva di alcuna contribuzione da parte del marito, a dimostrazione dell’indipendenza e autosufficienza economica della stessa. Ancora, dopo la separazione, a fronte della vendita della ex casa coniugale, la moglie aveva conseguito la metà del prezzo che aveva poi reinvestito per l’acquisto di una nuova abitazione.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione, nel procedimento di merito la Corte d’Appello erroneamente non aveva considerato due fatti decisivi.
Il primo, la moglie non aveva mai chiesto un assegno in proprio favore in sede di separazione, richiedendo, invece, l’assegno divorzile ben dieci anni dopo. Tale fatto, continuano i giudici, presupponeva che l’ex coniuge avesse svolto un qualsiasi lavoro anche irregolare per consentirle di vivere senza alcun contributo da parte del marito per un lasso di tempo così ampio.
Il secondo, la collaborazione domestica da parte della moglie che avrebbe consentito al marito di acquistare la casa coniugale era stata compensata dall’attribuzione alla donna della metà dell’importo conseguito dalla vendita con il quale aveva successivamente acquistato un’altra abitazione.
A far data dalla ormai famosa sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 18287/2018, l’assegno divorzile ha natura assistenziale e perequativa e, a differenza dell’assegno di mantenimento, viene riconosciuto sulla base di determinati parametri e criteri tra cui l’assenza di autosufficienza economica del coniuge richiedente.
Adeguati sono stati ritenuti i redditi della donna tale da renderla autosufficiente dal punto di vista economico posto che non solo in separazione nulla aveva richiesto ma era riuscita a vivere “tranquillamente” per ben dieci anni dopo la separazione. Escluso, pertanto, il diritto all’assegno divorzile avendo quest’ultimo finalità di garantire l’autosufficienza economica al coniuge che, per cause che non dipendono dalla sua volontà, non è più in grado di mantenersi in modo autonomo.
Interesting the order of the Court of Cassation No 25646 filed September 22, 2021 on the recognition of the right of the applicant spouse to divorce allowance in case of failure to request the maintenance allowance in the separation when a long period of time has elapsed between the separation and divorce.
These are the facts of the case: at the end of a divorce proceeding, both the Court of Sassari at first instance and the Court of Appeal at the time of the appeal recognized the right of the former spouse to receive from the other a monthly amount by way of divorce allowance. The former spouse challenged the decision before the Court of Cassation, complaining that the judges had not adequately considered a series of facts and circumstances.
In particular, during the separation proceedings the lady did not receive a maintenance allowance and, even after the separation sentence, ten years had passed during which she had not received any contribution from her husband, demonstrating her economic independence and self-sufficiency. Still, after the separation, in the face of the sale of the former marital home, the wife had earned half the price that had then reinvested for the purchase of a new home.
According to the judges of the Court of Cassation, in the proceedings on the merits, the Court of Appeal had wrongly failed to consider two decisive facts.
First, the wife had never asked for an allowance in his favor at the time of separation, requesting, however, the divorce allowance well ten years later. This fact, the judges continued, presupposed that the former spouse had done any work, even irregular work, to enable her to live without any contribution from her husband for such a long period of time.
Secondly, the domestic collaboration on the part of the wife that would have allowed the husband to purchase the matrimonial home had been compensated by the allocation to the woman of half of the amount obtained from the sale with which she had subsequently purchased another home.
Since the now famous ruling of the Supreme Court in United Section 18287/2018, the divorce allowance has a welfare and equalization nature and, unlike the maintenance allowance, is recognized on the basis of certain parameters and criteria including the absence of economic self-sufficiency of the applicant spouse.
Adequate were considered the incomes of the woman such as to make her self-sufficient from the economic point of view since not only in separation had nothing required but had managed to live “quietly” for ten years after the separation. Excluded, therefore, the right to divorce allowance having the latter purpose of ensuring economic self-sufficiency to the spouse who, for reasons that do not depend on his will, is no longer able to maintain themselves independently.