Successione testamentaria. Nel caso preso in esame il convivente reclama il diritto di eredità del 50% dell’immobile .
L’erede, sorella della defunta, agisce in giudizio per far dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all’apertura della successione testamentaria, nei confronti del convivente della testatrice, anch’esso istituito erede.
L’uomo, convivente, eccepiva l’esistenza di un testamento integrativo e successivo rispetto al primo, nel quale la compagna defunta aveva dichiarato che l’immobile, di cui aveva disposto nella precedente scheda testamentaria, ora apparteneva per il 50% all’uomo con il quale aveva convissuto per trenta anni, proprio perché era stato ristrutturato con denaro di entrambi i conviventi.
In seguito a tale dichiarazione la de cuius istituiva eredi in pari quota la sorella e il convivente.
Il Tribunale negava che tale scrittura potesse essere qualificata come volontà testamentaria, mentre la Corte d’appello di Roma, ha riformato la decisione di primo grado, e ne ha riconosciuto il valore.
Contro la sentenza della Corte territoriale, la sorella ricorre in Cassazione, per la violazione dell’art. 587 c.c., poiché il documento non avrebbe avuto valore di atto di ultime volontà.
Secondo la ricorrente, il documento conteneva soltanto una dichiarazione ricognitiva dell’autore, ma aveva errato la Corte nell’attribuire allo stesso un contenuto testamentario.
La Cassazione ha accolto il ricorso. La Corte di Cassazione, sezione II civile, con l’ordinanza 26 novembre 2020, n. 26988, chiarisce la valenza dell’intestazione fiduciaria contenuta nel testamento.
The heir, the sister of the deceased, sues to have the community of heirs declared dissolved following the opening of the will, against the testatrix’s cohabitant, who is also an heir.
The man, who was a cohabiting partner, objected to the existence of a will supplementing and subsequent to the first one, in which the deceased partner had declared that the property, which she had disposed of in the previous testamentary record, now belonged 50% to the man with whom she had cohabited for thirty years, precisely because it had been renovated with money from both partners.
Following this declaration, the testator established her sister and her cohabitant as heirs in equal shares.
The Court of First Instance denied that such a writing could be qualified as a testamentary will, while the Court of Appeal of Rome reformed the decision of first instance and recognised its value.
The sister appealed to the Court of Cassation against the judgment of the territorial court, claiming breach of ’art. 587 c.c. of the Civil Code on the ground that the document did not have the value of an act of last will.
According to the appellant, the document contained only a statement of the author’s wishes, but the Court had erred in attributing to it a testamentary content.
The Court of Cassation upheld the appeal. The Court of Cassation, section II civil, with its order 26 November 2020, no. 26988, clarifies the value of the fiduciary heading contained in the will.