Legittima la liquidazione secondo equità delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita se l’importo non è altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare.
Cassazione civile sez. I, 13/06/2022, n.19009. In materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore,