Per la riduzione dell’assegno divorzile, il coniuge onerato deve dare prova che il beneficiario abbia concrete possibilità di lavorare.
Cass. Civ., Sez. VI, ord. 20 luglio 2022, n. 22758 L’ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario di assegno di divorzio, non incide sulla determinazione dell’assegno stesso, salvo che il coniuge onerato non fornisca la prova che il beneficiario abbia l’effettiva e concreta possibilità di esercitare un’attività lavorativa confacente