L’obbligazione assunta da un coniuge per soddisfare bisogni familiari non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale.
Cassazione civile sez. II, 30/11/2021, n.37612 Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla l. n. 151 del 1975, l’obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Tale